Le assenze
Malattia
Infortunio
Maternità
Congedo Matrimoniale
Sospensioni extraferiali
Assenze non giustificate
Malattia
Comunicazione
Certificato medico
Conservazione del posto
Retribuzione
Malattia durante il periodo di prova o di preavviso
Comunicazione
In caso di malattia, il lavoratore dovrà darne tempestiva notizia al datore di lavoro, salvo cause di forza maggiore o impedimenti, entro l’orario contrattualmente previsto per l’inizio della prestazione lavorativa.
Modello Comunicazione Assenza.
Certificato medico
Lavoratori non conviventi
Il lavoratore non convivente dovrà consegnare o inviare a mezzo raccomandata al datore di lavoro il certificato medico (da rilasciarsi entro il giorno successivo dall'inizio della malattia) non oltre 2 giorni dal rilascio dello stesso.
In caso di invio a mezzo raccomandata, fa fede il timbro postale di partenza.
Il certificato dovrà indicare il periodo di presunto impedimento al lavoro.
Lavoratori conviventi
Per i lavoratori conviventi non è necessario l'invio del certificato medico, salvo che non sia espressamente richiesto dal datore di lavoro. Rimane l'obbligo della spedizione del certificato medico invece qualora la malattia intervenga nel corso delle ferie o in periodi in cui il lavoratore non sia presente nell'abitazione.
Conservazione del posto
In caso di malattia, al lavoratore, convivente o non convivente, spetterà la conservazione del posto come segue:
- per anzianità fino a 6 mesi, superato il periodo di prova, 10 giorni di calendario;
- per anzianità da più di 6 mesi a 2 anni, 45 giorni di calendario;
- per anzianità oltre i 2 anni, 180 giorni di calendario.
I periodi relativi alla conservazione del posto di lavoro sono da calcolarsi nell'anno solare (dal 1° gennaio al 31 dicembre) intendendosi per tale il periodo di 365 giorni decorrenti dall'evento.
I periodi di conservazione del posto saranno aumentati del 50% in caso di malattia oncologica, documentata dalla competente ASL.
Retribuzione
Il datore di lavoro è obbligato a retribuire la malattia garantendo un salario coincidente al:
- 50% della retribuzione globale di fatto per i primi 3 giorni di calendario
- 100% della retribuzione globale di fatto nei giorni successivi al terzo, secondo l'anzianità di servizio, per un numero di giorni pari a:
- per anzianità fino a 6 mesi, superato il periodo di prova, 8 giorni complessivi di calendario nell’anno;
- per anzianità da più di 6 mesi a 2 anni, 10 giorni complessivi di calendario nell’anno;
- per anzianità oltre i 2 anni, 15 giorni complessivi di calendario nell’anno.
Per espressa previsione del vigente CCNL (Chiarimento a verbale n. 2), quando nel contratto viene usata l'espressione "giorni di calendario" si considerano i trentesimi della mensilità.
Inoltre deve essere corrisposta l’indennità sostitutiva convenzionale di vitto e alloggio (qualora per contratto già ne usufruisca) solo nel caso in cui non sia degente in ospedale o presso il domicilio del datore di lavoro.
Il lavoratore non ha diritto all’indennità di malattia a carico dell’Istituto assicuratore.
Esempio lavoratore a paga fissa mensile:
- Retribuzione mensile pari a € 772,28
- Malattia: 8 giorni di calendario
- Retribuzione malattia :
- primi 3 giorni: € 772,28/30 = € 25,74 x 50% = € 12,87 x 3 gg. = € 38,61
- giorni dal 4° all’8°: € 772,28/30 = € 25,74 x 5 gg. = € 128,71
Esempio lavoratore a paga oraria:
- Retribuzione oraria pari a € 7,00
- Orario di lavoro: 25 ore settimanali
- Malattia: 8 giorni di calendario
- Retribuzione malattia :
- primi 3 giorni:
[(paga oraria x ore settimanali concordate x n° settimane nell’anno) / 12 ] / 30 x 50% x 3 giorni carenza
[(7 x 25 x 52) / 12] / 30 = € 25,28 x 50% = € 12,63 x 3 = € 37,89
- giorni dal 4° all’8°:
[(paga oraria x ore settimanali concordate x n° settimane nell’anno) / 12 ] / 30 x 5 giorni
[(7 x 25 x 52) / 12] / 30 = € 25,28 x 5 = € 126,39
Malattia durante il periodo di prova o di preavviso
Il periodo di prova e di preavviso viene sospeso in caso di malattia.
Infortunio
Comunicazione di infortunio (Lavoratore)
Denuncia di infortunio (datore di lavoro)
Termini per la denuncia
Come effettuare la denuncia
Sanzioni
Conservazione del posto
Retribuzione
Infortunio durante il periodo di prova o di preavviso
Prestazioni assistenziali
Comunicazione di infortunio (Lavoratore)
In caso di infortunio durante l’orario di lavoro o nel tragitto casa-lavoro, il lavoratore dovrà darne immediata notizia al datore di lavoro.
Non ottemperando a tale obbligo e nel caso il datore non abbia provveduto alla denuncia nei termini di legge, l'infortunato perde il diritto all'indennità di inabilità temporanea per i giorni antecedenti la denuncia.
Modello Comunicazione Assenza.
Denuncia di infortunio (Datore di lavoro)
Il datore di lavoro è obbligato ad inoltrare la denuncia di infortunio all’INAIL presente nel territorio del domicilio del lavoratore (circolare INAIL n. 54 del 24 agosto 2004).
Inoltre, ai sensi dell'art. 54 del d.p.r. n. 1124/1965, il Datore di lavoro deve comunicare all’autorità di pubblica sicurezza ogni infortunio sul lavoro che abbia per conseguenza la morte o l'inabilità al lavoro per più di tre giorni tramite l’invio della copia della denuncia INAIL.
Termini per la denuncia di infortunio
Denuncia all’INAIL
Il datore di lavoro è obbligato ad inoltrare la denuncia all’INAIL entro due giorni dalla ricezione del certificato medico. Se la prognosi si prolunga con un nuovo certificato oltre il 3° giorno escluso quello dell'evento, il datore di lavoro deve inviare la denuncia entro due giorni dalla ricezione del nuovo certificato.
In caso di infortunio mortale o con pericolo di morte, il datore deve segnalare l'evento entro 24 ore con qualunque mezzo che possa provare l'invio, oltre che fare la normale comunicazione di infortunio sopra indicata.
Denuncia all’autorità locale di pubblica sicurezza
I datori di lavoro devono provvedere a denunciare l’infortunio nel termine di due giorni e nei confronti dell'autorità di pubblica sicurezza del comune in cui è avvenuto l'infortunio; se l'infortunio è avvenuto in viaggio e in territorio straniero, la notizia deve essere data all'autorità di pubblica sicurezza nella cui circoscrizione è compreso il primo luogo di fermata in territorio italiano.
Come effettuare la denuncia
Fino al 30 giugno 2013 si può inviare all’INAIL competente il modulo cartaceo (mod. 4bis prest.).
Il datore dovrà allegare copia del certificato medico qualora provveda alla denuncia tramite compilazione del cartaceo.
Da Luglio 2013 invece la comunicazione dovrà essere trasmessa all'INAIL esclusivamente via telematica.
Pertanto il datore avrà l'obbligo di:
- trasmettere solo per via telematica all'INAIL, a fini statistici ed informativi, la comunicazione di tutti gli infortuni che comportino un'assenza di almeno un giorno (escluso quello dell'evento) entro 48 ore dalla ricezione del certificato.
- trasmettere solo per via telematica all'INAIL, a fini assicurativi la denuncia degli infortuni che comportino un'assenza dal lavoro superiore a 3 giorni (escluso quello dell'evento) entro 48 ore dalla ricezione del certificato.
Il modulo integrato sarà scaricabile dal sito INAIL. L'invio telematico sarà obbligatorio anche per i privati cittadini in qualità di datori di collaboratori domestici, badanti, colf o lavoratori che effettuano prestazioni occasionali di tipo accessorio.
Sanzioni
Il datore di lavoro deve indicare il codice fiscale del lavoratore. In caso di indicazione mancata oppure inesatta, è prevista l'applicazione di una sanzione amministrativa (art. 16, legge n. 251/1982).
In caso di denuncia mancata, tardiva, inesatta oppure incompleta, è prevista l'applicazione di una sanzione amministrativa (art. 53, d.p.r. n. 1124/1965 e s.m.i.)
Conservazione del posto
In caso di infortunio, il lavoratore, convivente o non convivente, avrà diritto alla conservazione del posto come di seguito indicato:
- per anzianità fino a sei mesi, superato il periodo di prova, 10 giorni di calendario;
- per anzianità da più di sei mesi a due anni, 45 giorni di calendario;
- per anzianità oltre i due anni, 180 giorni di calendario.
I periodi relativi alla conservazione del posto di lavoro si calcolano nell'anno solare, intendendosi per tale il periodo di 365 giorni decorrenti dall’evento.
Retribuzione
I primi tre sono giorni (oltre quello in cui si è verificato l’evento) sono retribuiti al 100% a carico del datore di lavoro.
Il lavoratore infortunato ha diritto al pagamento dell’indennità sostitutiva convenzionale di vitto e alloggio (qualora per contratto già ne usufruisca) solo nel caso in cui non sia degente in ospedale o presso il domicilio del datore di lavoro.
Dal quarto giorno in poi, per tutti i giorni di infortunio, l'INAIL eroga in favore del lavoratore un'indennità giornaliera rapportata ad una retribuzione giornaliera convenzionale (aggiornata annualmente) sulla quale sono stati versati i contributi orari del periodo di paga precedente a quello in cui ha avuto inizio l’infortunio.
La misura dell’indennità è pari al:
- 60% della retribuzione giornaliera convenzionale fino al 90° giorno
- 75% della retribuzione giornaliera convenzionale dal 90° giorno fino alla guarigione clinica.
Per espressa previsione del vigente CCNL (Chiarimento a verbale n. 2), quando nel contratto viene usata l'espressione "giorni di calendario" si considerano i trentesimi della mensilità.
Esempio lavoratore a paga fissa mensile:
- Retribuzione mensile pari a € 772,28
- Infortunio: 7 giorni di calendario
- Retribuzione infortunio:
- primi 3 giorni: € 772,28/30 = € 25,74 x 3 gg. = € 77,23
- giorni successivi: indennità ad esclusivo carico INAIL
Esempio lavoratore a paga oraria:
- Retribuzione oraria pari a € 7,00
- Orario di lavoro: 25 ore settimanali
- Infortunio: 7 giorni di calendario
- Retribuzione infortunio :
- primi 3 giorni:
[(paga oraria x ore settimanali concordate x n° settimane nell’anno) / 12 ] / 30 x 3 giorni
[(7 x 25 x 52) / 12] / 30 = € 25,28 x 3 = € 75,84
- giorni successivi: indennità ad esclusivo carico INAIL
Infortunio e periodo di prova o preavviso
Il periodo di prova e di preavviso viene sospeso in caso di infortunio.
Prestazioni assistenziali
Al lavoratore, nel caso di infortunio sul lavoro, spettano le seguenti prestazioni erogate dall'Istituto Nazionale per l'assicurazione Infortuni sul Lavoro (INAIL):
- una indennità giornaliera per l'inabilità temporanea;
- una rendita per l'inabilità permanente;
- un assegno per l'assistenza personale continuativa;
- una rendita ai superstiti ed un assegno in caso di morte;
- le cure mediche e chirurgiche, compresi gli accertamenti clinici;
- la fornitura degli apparecchi di protesi.
Il cittadino extracomunitario sprovvisto di permesso di soggiorno o titolare di un permesso non idoneo a svolgere attività lavorativa, oppure in possesso di un permesso di soggiorno ma comunque irregolare perché non assunto regolarmente, in caso di infortuni ha comunque diritto all’assicurazione contro gli infortuni, quindi ad eventuali rendite per invalidità accertate a seguito di un infortunio sul lavoro.
Maternità
Comunicazioni
Divieto di licenziamento
Astensione dal lavoro
Retribuzione
Diritto all’indennità
L’assegno di maternità dello Stato
Ripresa dell’attività lavorativa
Comunicazioni
Per usufruire del diritto al congedo per maternità, occorre che la lavoratrice presenti al datore di lavoro e alla sede INPS di residenza:
- prima dell'inizio del congedo di maternità, e in ogni caso entro il 7° mese di gestazione: domanda di congedo per maternità delle lavoratrici dipendenti (astensione obbligatoria), utilizzando il modulo (MAT SR01) scaricabile dal sito INPS, corredata dal certificato medico attestante il mese di gestazione e la data presunta del parto.
- a seguito del parto ed entro trenta giorni dallo stesso: il certificato di nascita del figlio oppure la dichiarazione sostitutiva (autocertificazione).
- con richiesta a parte, utilizzando il modulo MV10 (ex AP06) da compilare on line sul sito INPS deve segnalare la nascita per usufruire delle deduzioni e detrazioni fiscali per i figli a carico e richiedere l'erogazione degli assegni familiari, se spettano.
La presentazione delle domande dovrà essere effettuata attraverso uno dei seguenti canali:
- WEB - servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso il portale dell’Istituto;
- Patronati - attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi;
- Contact Center Multicanale - attraverso il numero verde 803164.
Divieto di licenziamento
Dall'inizio della gravidanza, purché intervenuta nel corso del rapporto di lavoro, e fino alla cessazione del congedo di maternità, la lavoratrice non può essere licenziata , salvo che per giusta causa. Le dimissioni rassegnate dalla lavoratrice in tale periodo sono inefficaci ed improduttive di effetti se non comunicate in forma scritta. Le assenze non giustificate entro i cinque giorni, ove non si verifichino cause di forza maggiore, sono da considerare giusta causa di licenziamento della lavoratrice.
In caso di dimissioni volontarie presentate durante il periodo per cui è previsto il divieto di licenziamento, la lavoratrice non è tenuta al preavviso.
Si applicano le norme di legge sulla tutela della paternità nonché sulle adozioni e sugli affidamenti preadottivi, con le limitazioni indicate.
Astensione dal lavoro
Durante il congedo di maternità la lavoratrice-madre ha il diritto di astenersi dal lavoro a partire da:
- 2 mesi prima del parto + 3 mesi dopo il parto
- 1 mese prima del parto + 4 mesi dopo il parto
Nel secondo caso, la lavoratrice dovrà portare un certificato medico che attesti che la sua gravidanza è regolare e che le condizioni lavorative non sono rischiose per la salute del feto.
I lavoratori domestici non hanno diritto all’astensione facoltativa.
I periodi di congedo sono considerati come attività lavorativa a tutti gli effetti anche per scatti di anzianità, tredicesima e ferie.
Retribuzione
Durante il periodo di maternità obbligatoria il lavoratore domestico ha diritto a ricevere dall’INPS una indennità di maternità pari all’ 80% del salario convenzionale (aggiornato annualmente) sul quale sono stati versati i contributi orari del periodo di paga precedente a quello in cui ha avuto inizio il congedo (art. 4 D.p.r. n. 1403/1971).
Il datore di lavoro non è tenuto ad integrare l’indennità di maternità.
Diritto all’indennità
Le lavoratrici domestiche hanno diritto alla tutela economica della maternità solo se:
- nei 24 mesi precedenti la data di inizio dell’astensione obbligatoria, risultino dovuti o versati, anche in settori diversi da quello domestico, 52 contributi settimanali;
- Oppure, nei 12 mesi precedenti la data di inizio dell’astensione obbligatoria, risultino versati o dovuti almeno 26 contributi settimanali anche se relativi a settori diversi da quello del lavoro domestico
L’assegno di maternità dello Stato
Spetta alle madri residenti, cittadine italiane, comunitarie o extracomunitarie in possesso del permesso CE per soggiornanti di lungo periodo, per ogni figlio nato, adottato, o in affidamento preadottivo.
L'assegno spetta se la madre:
- si è dimessa volontariamente dal lavoro durante la gravidanza ed abbia almeno 3 mesi di contribuzione nel periodo compreso fra i 18 e i 9 mesi precedenti la nascita del bambino (o il suo inserimento in famiglia, nel caso di adozione o affidamento);
- precedentemente ha avuto diritto ad una prestazione dell'Inps (ad esempio per malattia o disoccupazione) per aver lavorato almeno tre mesi, purché tra la data della perdita del diritto a prestazioni previdenziali e la data di nascita o di ingresso del minore in famiglia non siano trascorsi più di nove mesi.
La domanda deve essere presentata all’INPS entro 6 mesi dalla nascita o dall’adozione o dall’affidamento pre-adottivo.
Se l’INPS non accoglie la domanda, questa viene automaticamente trasmessa al comune territorialmente competente per fare ricevere al richiedente l'assegno di maternità concesso dai Comuni.
Ripresa dell’attività lavorativa
E’ stata introdotta (circolare 139 del 27 ottobre 2011) la possibilità per la lavoratrice di riprendere, in presenza di particolari eventi e a determinate condizioni, l’attività lavorativa, rinunciando in tutto o in parte al congedo di maternità post-partum.
Gli eventi che consentono alla lavoratrice in congedo di maternità di optare per la ripresa del lavoro sono:
- l’interruzione spontanea o terapeutica della gravidanza successiva al 180° giorno dall'inizio della gestazione;
- il decesso del bambino alla nascita ovvero durante il congedo di maternità.
Riguardo all’interruzione spontanea o terapeutica della gravidanza, si ritiene che la facoltà di riprendere l’attività lavorativa sia riconoscibile anche in caso di interruzione verificatasi in coincidenza del 180° giorno (messaggio Inps n. 9042 del 18.04.2011).
La facoltà in esame è esercitabile a condizione che il ginecologo del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) oppure convenzionato con il SSN ed il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro attestino che la ripresa dell’attività non arrechi pregiudizio alla salute della lavoratrice interessata.
In conseguenza della rinuncia. la lavoratrice che riprende l’attività lavorativa, rinunciando in tutto o in parte al congedo di maternità post-partum, non ha diritto all’indennità di maternità a decorrere dalla data della ripresa dell’attività stessa.
Congedo Matrimoniale
In caso di matrimonio, ai lavoratori viene concesso un congedo retribuito di 15 giorni di calendario, con diritto al pagamento del compenso sostitutivo convenzionale di vitto e alloggio, ove il lavoratore ne usufruisca.
Il lavoratore potrà scegliere di fruire del congedo matrimoniale anche non in coincidenza con la data del matrimonio, purché entro il termine di un anno dalla stessa e sempreché il matrimonio sia contratto in costanza dello stesso rapporto di lavoro. La mancata fruizione del congedo a causa di dimissioni del lavoratore non determinerà alcun diritto alla relativa indennità sostitutiva.
Per espressa previsione del vigente CCNL (Chiarimento a verbale n. 2), quando nel contratto viene usata l'espressione "giorni di calendario" si considerano i trentesimi della mensilità; pertanto
- Per i lavoratori a paga fissa mensile la retribuzione giornaliera per il congedo matrimoniale si calcolerà dividendo la paga mensile per 30.
- Per i lavoratori a paga oraria la retribuzione giornaliera per il congedo matrimoniale sarà pari a:
[(paga oraria x ore settimanali x 52) /12] / 30
La retribuzione del congedo sarà corrisposta a presentazione della documentazione comprovante l'avvenuto matrimonio
Modulo Richiesta Congedo Matrimoniale
Esempio lavoratore a paga fissa mensile:
- Retribuzione mensile pari a € 772,28
- Congedo matrimoniale: 15 giorni di calendario
- Retribuzione congedo matrimoniale : € 772,28/30 x 15
Esempio lavoratore a paga oraria:
- Retribuzione oraria pari a € 7,00
- Orario di lavoro: 30 ore settimanali
- Congedo matrimoniale: 15 giorni di calendario
- Retribuzione singola giornata di congedo matrimoniale:
[(paga oraria x ore settimanali concordate x n° settimane nell’anno) / 12] / 30
[(7 x 30 x 52) / 12] / 30 = € 30,33
- Retribuzione congedo matrimoniale:
n° giorni congedo x retribuzione singola giornata di congedo = 15 x 30,33 = € 454,95
Sospensioni extraferiali
Per esigenze del datore di lavoro
Per sospensione extraferiale si intende un periodo in cui il lavoratore è temporaneamente impossibilitato ad eseguire la prestazione lavorativa per motivi dipendenti dal datore di lavoro (ad esempio in caso di prolungata assenza di questi dalla propria abitazione).
Situazioni tipiche in cui potrebbe farsi ricorso all’istituto in questione sono:
a) caso in cui il datore di lavoro decida di andare in vacanza in un periodo diverso da quello concordato per le ferie del lavoratore (e/o il lavoratore abbia già goduto del periodo di ferie annuali) e non consenta a questi (assunto con mansioni di pulizia e di cura della casa) di eseguire la prestazione lavorativa in sua assenza;
b) caso di un lavoratore convivente assunto con mansioni di assistente alla persona, impossibilitato ad eseguire la prestazione lavorativa per assenza dell’assistito (pur continuando, di fatto, ad abitare a casa del datore).
Il vigente CCNL regola la disciplina delle sospensioni extraferiali all’art. 19 stabilendo che, durante le sospensioni del lavoro, per esigenze del datore di lavoro, sarà corrisposta al lavoratore la retribuzione globale di fatto, ivi compreso, nel caso di lavoratore che usufruisca del vitto e dell'alloggio, il compenso sostitutivo convenzionale, sempreché lo stesso non usufruisca durante tale periodo di dette corresponsioni.
Modello Comunicazione Sospensione Extraferiale
Per esigenze gravi e documentate del lavoratore
Per gravi e documentati motivi il lavoratore potrà richiedere un periodo di sospensione extraferiale senza maturazione di alcun elemento retributivo per un massimo di 12 mesi. Il datore di lavoro potrà, o meno, convenire con la richiesta.
Assenze non giustificate
Le assenze del lavoratore debbono essere in ogni caso tempestivamente giustificate al datore di lavoro
Le assenze non giustificate entro il 5° giorno - ove non si verifichino cause di forza maggiore - sono da considerarsi dimissioni del lavoratore.
Se il lavoratore si presenta oltre tale periodo il datore di lavoro è dunque libero di considerare il rapporto di lavoro ormai cessato, senza che occorra alcun preavviso, oppure può decidere che questo continui regolarmente. In tal caso nulla sarà dovuto al lavoratore per il periodo di assenza, salvo il caso in cui il datore e il lavoratore decida di considerarlo periodo di ferie.